Il nuovo articolo 51, comma 2 del Codice del consumo, introdotto dal Dlgs 21/2014 in attuazione dell’articolo 8, comma 2, della direttiva 2011/83/Ue, riconosce espressamente la validità del contratto concluso con il point and click (cioè cliccando con il mouse o altro puntatore su di un“tasto virtuale” presente sullo schermo del supporto informatico) ma prevede anche che il professionista debba garantire la consapevolezza dell’acquirente, nel momento in cui inoltra l’ordine, di avere l’obbligo a pagare, imponendo che «se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista».
Se tali prescrizioni non sono rispettate, cioè se il consumatore non è messo nella condizione di comprendere che da una fase informativa sul bene o servizio offerti sta passando alla conclusione del contratto, la norma prevede che il consumatore non sia vincolato dal contratto o dall’ordine.
Tale più recente tutela del consumatore completa quella già prevista dall’articolo 12 Dlgs 70/2003 sul commercio elettronico, che impone al predisponente il sito internet di fornire informazioni sui «mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore», così implicitamente imponendo al professionista di predisporre idonei strumenti atti a esprimere la effettiva manifestazione della volontà di acquistare.
Queste norme vanno seguite negli e-commerce e sui marketplace come eBay (come si vede qui sotto) sono già presenti in fase di conferma dell’ordine.